Condizioni generali di vendita e di consegna ERO GmbH (Situazione: 2020)

I. Campo di validità

  1. Tutte le offerte, vendite, forniture e prestazioni della ERO GmbH (di seguito denominata “ERO”) avvengono esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali di contratto. Non vengono riconosciute eventuali condizioni di un cliente contrastanti o divergenti dalle presenti. Ciò vale anche nel caso in cui ERO, a conoscenza di condizioni di un cliente contrastanti o divergenti, effettui la consegna al cliente senza riserve. Divergenze dalle presenti condizioni generali di contratto sono solo efficaci se ERO le conferma per iscritto o sotto forma di testo.
  2. Le presenti condizioni di vendita e di fornitura valgono in assenza di ulteriori accordi particolari, anche per tutte le future operazioni con lo stesso cliente.
  3. Accordi accessori, modifiche contrattuali successive, divergenze dalle presenti condizioni di vendita e/o garanzie hanno efficacia giuridica esclusivamente se vengono confermate per iscritto da ERO.
  4. Spiegazioni e indicazioni del cliente giuridicamente rilevanti in relazione al contratto richiedono la forma scritta (per es. lettera, e-mail, fax).
  5. Indicazioni relative alla validità delle disposizioni legali hanno solo un significato di chiarimento. Anche senza un tale chiarimento valgono perciò le disposizioni legali, nella misura in cui non modificate direttamente o escluse espressamente nelle presenti condizioni generali di contratto.
  6. Le presenti condizioni di contratto valgono solo se il cliente è imprenditore (§ 14 BGB, Bürgerlichen Gesetzbuch, codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico.

II. Stipulazione di contratto, confidenzialità, diritti alla documentazione

  1. Le offerte di ERO sono non vincolanti. Ciò vale anche se ERO ha lasciato al cliente insieme all’offerta cataloghi, documentazione tecnica, altre descrizioni di prodotti o altra documentazione, non importa sotto quale forma. Le indicazioni di ERO che si basano su un chiaro errore, per esempio un errore di scrittura o di calcolo, non sono vincolanti per ERO. Vale invece quello che ovviamente si intendeva.
  2. Su tutte le illustrazioni, disegni, calcoli e altra documentazione ERO si riserva tutti i diritti di proprietà e di autore e altri diritti di utilizzazione. Non è consentito renderli accessibili a terzi, a meno che il cliente non ne abbia ricevuto da ERO il consenso esplicito.
  3. Riguardo alle informazioni riservate eventualmente messe a disposizione del cliente nell’ambito della stipulazione o dell’attuazione di un contratto, il cliente si impegna a mantenere il silenzio, a non renderle accessibili a terzi e a impedirne ogni accesso non autorizzato da parte di terzi, a non riprodurle, sfruttarle o diffonderle lui stesso o tramite terzi, ma a utilizzarle o sfruttarle esclusivamente per l’attuazione del contratto stipulato con ERO. Collaboratori e impiegati del cliente che vengono in contatto con informazioni riservate sono tenuti agli stessi obblighi.
  4. Disegni, illustrazioni, misure, pesi e altre indicazioni sono da intendere esclusivamente come valori indicativi e non rappresentano un’indicazione di caratteristiche, a meno che non vengano designate espressamente come vincolanti.
  5. L’ordine della merce da parte dell’acquirente è una proposta vincolante di contratto. Se non diversamente specificato nell’ordine, ERO è autorizzata ad accettare la proposta entro quattro settimane dalla ricezione per mezzo di dichiarazione in forma scritta o per mezzo della consegna delle merci al cliente. Fino a quel momento il cliente è legato alla sua offerta.
  6. La stipula di contratto avviene salvo in caso di mancata fornitura corretta e puntuale di ERO da parte dei subfornitori. Ciò vale solo per il caso in cui la mancata fornitura non sia imputabile a ERO, in particolare in caso di stipula di una congruente operazione di copertura con il subfornitore. Il cliente viene informato immediatamente dell’indisponibilità della prestazione. In tal caso il corrispettivo viene immediatamente rimborsato.

III. Termini di consegna e ritardo nella consegna

  1. Per il loro carattere vincolante i termini e/o le date di consegna richiedono la conferma di ERO in forma scritta. Senza una tale conferma tutti i termini e le date di consegna sono non vincolanti. Determinati termini e date di consegna indicati da parte di ERO valgono salvo in caso di mancata fornitura corretta e puntuale di ERO da parte di subfornitori e produttori. Valgono anche salvo in caso di mancato chiarimento di tutti i particolari dell’incarico e mancato adempimento di qualsiasi obbligo da parte del cliente.
  2. Con la notifica della disponibilità alla spedizione entro il termine previsto, i termini di consegna valgono come rispettati se non è stato possibile inviare la merce in tempo senza colpa di ERO. Con la notifica della disponibilità alla spedizione entro il termine previsto, le date prefissate valgono come rispettate.
  3. ERO, nella misura in cui non è in grado di rispettare termini di consegna vincolanti per motivi non imputabili alla stessa ERO, ne informerà immediatamente il cliente e allo stesso tempo comunicherà un nuovo termine di consegna prevedibile. Se la prestazione non sarà neanche disponibile entro il nuovo termine di consegna, ERO è autorizzata a recedere dal contratto in modo totale o parziale. Un corrispettivo già pagato dal cliente sarà immediatamente rimborsato. Come caso di indisponibilità della prestazione in questo senso vale in particolare la fornitura non puntuale da parte di un subfornitore, se ERO ha predisposto un’operazione di copertura coerente, se né ERO né il subfornitore ne hanno colpa o se ERO nel singolo caso non è obbligato al rifornimento.
  4. Il subentro di un ritardo nella consegna di ERO si determina conformemente alle prescrizioni legali. Comunque anche in caso di indicazione di termini di consegna vincolanti, in caso di superamento colposo del termine da parte di ERO è necessario un sollecito da parte del cliente.
  5. Rimangono impregiudicati i diritti del cliente ai sensi del paragrafo IX delle presenti condizioni generali di contratto e i diritti legali di ERO, in particolare in caso di un’esclusione dell’obbligo di adempimento (per es. a motivo di impossibilità o di inaccettabilità di prestazione e/o adempimento successivo).
  6. In caso di ritardo della fornitura o della prestazione per cause di forza maggiore o a motivo di altri eventi imprevedibili che ostacolano in modo fondamentale la fornitura di ERO o la rendono impossibile e non sono imputabili a ERO (fra questi si annoverano in particolare guerra, eventi simili alla guerra, provvedimenti ufficiali, mancata concessione di permessi di esportazione, importazione o transito, misure nazionali di limitazione degli scambi commerciali, sciopero, serrata o altri problemi di esercizio di qualsiasi tipo, problemi di traffico, eventi naturali, modifiche o integrazioni successive alla stipola del contratto, condizioni od oneri supplementari o nuovi imposti dagli uffici competenti, indifferentemente se tali eventi si verificano presso ERO o i suoi fornitori e relativi subfornitori), i termini per la fornitura o la prestazione si prolungano di un periodo pari alla durata dell’impedimento più un eventuale adeguato tempo di risposta. Se le forniture o le prestazioni per ERO, ponderando l’impedimento che si contrappone alla prestazione rispetto all’interesse alla prestazione del cliente, sono inaccettabili, ERO può rifiutare la fornitura della prestazione; lo stesso vale per il cliente nella misura in cui per lui non è ragionevole l’ulteriore esecuzione del contratto. ERO, se vuole avvalersi del suo diritto, deve comunicarlo immediatamente al cliente dopo la constatazione della portata dell’evento.
  7. Nell’ambito delle disposizioni di legge il cliente può solo recedere dal contratto nella misura in cui il ritardo della fornitura è imputabile a ERO. Un diritto di recesso riguarda fondamentalmente solo le parti non adempiute del contratto; ciò non si applica solo se a motivo del ritardo le forniture parziali o prestazioni parziali già avvenute sono inutilizzabili da parte del cliente. Il cliente è obbligato, su richiesta di ERO, a spiegare, entro un termine adeguato, se a causa del ritardo della fornitura recede dal contratto e/o se richiede un risarcimento dei danni al posto della prestazione o se insiste per avere la fornitura.

IV. Fornitura, trasferimento del rischio, mora nell’accettazione, rimborso forfetario

  1. La fornitura avviene franco magazzino, questo è anche il luogo di adempimento per la fornitura e per qualsiasi adempimento successivo. Su richiesta e a spese del cliente la merce viene anche inviata a un’altra destinazione (vendita con trasporto). Salvo diverso accordo ERO è autorizzata a stabilire autonomamente il tipo di spedizione (per es. impresa di trasporto, itinerario di trasporto, imballaggio). Nei rapporti interni con ERO il cliente si assume gli obblighi di cui al Verpackungsverordnung (ordinamento tedesco sugli imballaggi) e ne esonera ERO.
  2. In caso di vendita con trasporto il rischio dell’eventuale perimento o dell’eventuale peggioramento della merce, nonché il ri schio di ritardo già alla consegna della merce al corriere, trasportatore o persona o istituzione altrimenti incaricate all’esecuzione della spedizione passano però al cliente. Per quanto è stato concordato un ritiro, questo è determinante per il trasferimento del rischio. Inoltre il rischio dell’eventuale perimento o dell’eventuale peggioramento della merce passa al cliente con la consegna della stessa.
  3. La consegna o il ritiro sono equiparati per ciò che riguarda la mora nell’accettazione del cliente.
  4. Se il cliente è in mora nell’accettazione, se omette un atto di cooperazione o se la consegna di ERO ritarda per altri motivi imputabili al cliente, ERO è autorizzata a richiedere un rimborso del danno che ne deriva, comprese spese supplementari (per es. costi di magazzino). Per questo ERO chiede un indennizzo forfetario, di regola dello 0,5% del prezzo netto di fatturazione della merce per ogni settimana o frazione di settimana di calendario di mora (nell’accettazione) del cliente, al massimo però un totale del 5% del valore della merce. Rimangono impregiudicati i diritti di ERO di dimostrare un danno superiore e di reclami legali (in particolare rimborso di spese supplementari, indennizzo adeguato, recesso). È fatto salvo il diritto del cliente di dimostrare che ERO non ha subito un danno o ne ha subito uno notevolmente più basso del forfait che gli spetta.
  5. ERO, nel caso in cui per mora nell’accettazione della merce da parte del cliente recede dal contratto secondo le prescrizioni legali, ha il diritto di richiedere un risarcimento forfetario pari al 10% del prezzo di acquisto. È fatto salvo il diritto del cliente di dimostrare che ERO non ha subito un danno o ne ha subito uno notevolmente più basso del forfait che gli spetta.

V. Prezzi e condizioni di pagamento

  1. Salvo diverso accordo nel singolo caso, valgono i prezzi di ERO vigenti al momento della stipula del contratto, franco magazzino, più IVA legale.
  2. In caso di vendita con trasporto sono a carico del cliente le spese di trasporto dal magazzino e le spese di un’assicurazione di trasporto eventualmente richiesta dal cliente. Ogni imposta doganale, tassa o altro tributo pubblico è a carico del cliente.
  3. Il prezzo di acquisto è esigibile e pagabile entro 10 giorni dalla fatturazione e fornitura o ritiro della merce. Il pagamento vale come eseguito quando ERO può disporre dell’importo. Cambiali e assegni vengono solo accettati causa solvendi e valgono come pagamento solo dopo il loro definitivo incasso. Cambiali e assegni vengono accettati senza obbligo di presentazione e protestazione puntuali. ERO è autorizzata in qualsiasi momento, anche nell’ambito di un rapporto commerciale in corso, a stipulare il contratto solo nel caso in cui il cliente, su richiesta di ERO, effettui un pagamento anticipato o versi un acconto. ERO dichiara una riserva al proposito al più tardi alla conferma dell’incarico.
  4. Alla scadenza del precedente termine di pagamento il cliente è in mora. Durante la mora occorre pagare gli interessi sul prezzo di acquisto con il relativo tasso d’interesse legale vigente. ERO si riserva la rivendicazione di ulteriori danni e l’indennizzo di mora forfetaria. Rimane impregiudicato il diritto agli interessi maturati nei confronti di commercianti ai sensi del § 353 HGB (Handelsgesetzbuch, codice tedesco di commercio).
  5. Se dopo la stipula del contratto il diritto di ERO al pagamento del prezzo di acquisto viene messo in pericolo a causa di capacità contributiva insufficiente del cliente, secondo disposizioni legali ERO è autorizzato a rifiutare la prestazione e – eventualmente dopo fissazione di un termine di pagamento – a recedere dal contratto (§ 321 BGB). In caso di contratti sulla produzione di beni insostenibili (lavorazioni singole) ERO può dichiarare subito il recesso; rimangono impregiudicate le disposizioni legali sulla superfluità della fissazione di un termine.

VI. Impiego e natura della merce, esportazione

    1. Il cliente è l’unico responsabile dell’osservanza delle disposizioni legali, ufficiali e delle associazioni di categoria nell’impiego della merce/fornitura.
    2. Nell’esportazione della merce acquistata il cliente è obbligato a fornire e predisporre a sue spese tutti i documenti necessari per l’esportazione (per es. permessi di esportazione e doganali). ERO non risponde dell’ammissibilità legale dell’esportazione della merce né della sua conformità con le disposizioni legali e tecniche del paese d’importazione.
    3. La merce è destinata all’impiego nella Repubblica Federale Tedesca e orientata tecnicamente a tale impiego. ERO non risponde del fatto che la merce corrisponda allo stato tecnico di un paese d’importazione al di fuori dell’UE.

    VII. Riserva della proprietà

    1. Fino alla compensazione di tutti i crediti attuali e futuri derivanti dal contratto di compravendita e da un rapporto commerciale in corso (in breve “crediti garantiti”) la merce rimane di proprietà di ERO.
    2. Non è consentito dare in pegno a terzi, né trasferire per garanzia né cedere o modificare la merce sotto riserva di proprietà prima del pagamento completo dei crediti garantiti. Ciò non vale solo nel caso di un precedente consenso scritto di ERO e nei casi di cui al punto VII.5 delle condizioni generali di contratto. Il cliente può utilizzare la merce con riserva di proprietà secondo l’uso previsto. Il cliente deve trattare con riguardo la merce con riserva di proprietà. Il cliente deve assicurare a sue spese la merce a sufficienza per il valore a nuovo contro danni causati da fuoco, acqua e furti. Se si rendono necessari lavori di manutenzione o ispezione, il cliente li deve eseguire tempestivamente a proprie spese.
    3. Il cliente deve avvisare immediatamente ERO in forma scritta nel caso in cui viene presentata una domanda di apertura di un procedimento d’insolvenza relativa al suo patrimonio o nel caso in cui avvengono interventi di terzi (per es. pignoramenti) su merce appartenente a ERO. Il cliente deve avvertire immediatamente i terzi sulla riserva di proprietà di ERO e dimostrare a ERO di averlo fatto.
    4. In caso di condotta del cliente che viola il contratto, in particolare di mancato pagamento del prezzo di acquisto esigibile, ERO è autorizzata a recedere dalle disposizioni legali del contratto e/o pretendere la restituzione della merce a motivo della riserva di proprietà. La richiesta non comporta contemporaneamente la dichiarazione del recesso; ERO è invece autorizzata solo a richiedere la merce e riservarsi il recesso. Se il cliente non paga il prezzo di acquisto esigibile ERO può solo esercitare questo diritto se ha prima fissato per il cliente senza successo una scadenza di pagamento adeguata o se, in base alle disposizioni legali, una tale fissazione di un termine è superflua.
    5. Fino al recesso il cliente è autorizzato a rivendere la merce con riserva di proprietà secondo le normali procedure commerciali. In tal caso valgono le clausole integrative da a) a c): a) La riserva di proprietà si estende anche ai prodotti risultanti dalla lavorazione, dalla mescolanza o dall’unione della merce di ERO nel loro intero valore, nel qual caso ERO vale come produttore. Se nella lavorazione, mescolanza o unione con merce di terzi ne rimane a questi il diritto di proprietà, allora ERO ne acquisisce la comproprietà in rapporto al valore di fatturazione della merce lavorata, mescolata o unita. Per il resto per il prodotto risultante vale lo stesso che per la merce fornita con riserva di proprietà. b) Come garanzia il cliente cede ad ERO già da ora, ai sensi del precedente comma, i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o dei prodotti risultanti per l’entità di qualsiasi quota di comproprietà di ERO. Per sicurezza il cliente cede in toto ad ERO anche i crediti relativi alla merce con riserva di proprietà che nascono per un qualsiasi altro motivo giuridico contro il suo acquirente o terzi (in particolare crediti derivanti da fatti illeciti o diritti di prestazioni assicurative). ERO accetta questa cessione. Gli obblighi del cliente citati ai punti 2) e 3) valgono anche in previsione dei crediti ceduti. c) Per la riscossione dei crediti il cliente rimane autorizzato accanto a ERO. ERO si impegna a non riscuotere i crediti fino a quando il cliente ottempera regolarmente ai suoi obblighi di pagamento, se non è presente nessuna carenza della sua capacità contributiva e ammesso che ERO non faccia valere la sua riserva di proprietà per esercitare un diritto ai sensi del punto 4. Altrimenti ERO può pretendere che il cliente renda noti i diritti ceduti e i suoi debitori, dia tutte le indicazioni necessarie per la riscossione, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi). Inoltre ERO è in questo caso autorizzata a revocare la facoltà del cliente di ulteriore vendita e di lavorazione della merce con riserva di proprietà.
    6. Se il valore realizzabile delle garanzie supera i crediti di ERO di oltre il 10%, ERO libererà, su richiesta del cliente, garanzie a scelta di ERO, fino a quando la garanzia è pari a un massimo del 110%.

    VIII. Diritti del cliente per vizi della merce

    1. Per i diritti del cliente in caso di vizi della merce e vizi giuridici (compresi fornitura sbagliata e ridotta e montaggio non regolare o istruzioni per il montaggio insufficienti) valgono le disposizioni legali, per quanto non disposto diversamente nel seguito. In tutti i casi rimangono impregiudicate le disposizioni speciali legali in caso di fornitura finale della merce a un consumatore (rivalsa del fornitore ai sensi dei §§ 478, 479 BGB).
    2. La base della responsabilità per i vizi della merce è un qualsiasi accordo sulla qualità della merce. Se non è stata concordata una qualità occorre valutare se è presente o meno un vizio della merce in base alla normativa (§ 434 comma 1 frasi 2, 3 BGB). ERO non risponde di dichiarazioni pubbliche di un produttore diverso da ERO o di un altro terzo.
    3. Se il cliente è commerciante ai sensi dell’HGB, i diritti per vizi della  merce del cliente presuppongono che questo abbia adempiuto i propri obblighi di verifica e di reclamo (§§ 377, 381 HGB). Se si palesa al cliente a ciò obbligato un vizio al momento della fornitura, della verifica o in un momento successivo, ciò deve essere notificato immediatamente a ERO. Se il cliente trascura questa verifica regolare e/o la notifica del vizio, la responsabilità di ERO per il vizio la cui notifica non è proprio avvenuta, non è avvenuta per tempo o non è avvenuta in modo regolare è esclusa in base alle disposizioni legali.
    4. Se la merce fornita è difettosa, ERO può scegliere se effettuare l’eliminazione dei vizi o la sostituzione. Rimane impregiudicato il diritto di ERO di rifiutare l’adempimento successivo se ce ne sono i presupposti legali.
    5. ERO è autorizzata a far dipendere l’adempimento successivo dal fatto che il cliente abbia o meno pagato il prezzo di acquisto esigibile. Il cliente è però autorizzato a ritenere una parte del prezzo di acquisto opportuno in rapporto al vizio.
    6. Per l’adempimento successivo dovuto il cliente deve dare a ERO il tempo necessario e l’occasione, in particolare su scelta di ERO di trasferire o rendere accessibile la merce a scopo di prova. Secondo le disposizioni legali, in caso di sostituzione il cliente deve restituire a ERO la merce difettosa. Se ERO originariamente non era obbligato al montaggio, l’adempimento successivo non richiede né lo smontaggio, né il rimontaggio della merce difettosa.
    7. ERO sostiene le spese a motivo della prova e dell’adempimento successivo, in particolare spese di trasporto, pedaggi, spese di personale e di materiali (non spese di smontaggio e rimontaggio), sempre che sia effettivamente presente un vizio. Altrimenti ERO può pretendere dal cliente le spese derivanti dalla pretesa ingiustificata di rimedio dei vizi, tranne nel caso in cui per il cliente non fosse possibile riconoscere la mancata presenza di vizi.
    8. Se l’adempimento successivo è fallito o è scaduto invano un termine adeguato stabilito dal cliente o tale termine non è necessario ai sensi delle disposizioni legali, il cliente può recedere dal contratto di compravendita o abbassare il prezzo di acquisto. In caso di vizio irrilevante non sussiste alcun diritto di recesso.
    9. Diritti del cliente a risarcimento dei danni o rimborsi di spese inutili sussistono anche in caso di vizi solo secondo le condizioni del successivo punto IX e sono altrimenti escluse.

    IX. Altre responsabilità

    1. ERO risponde di danni – non importa per quale motivo giuridico – se ERO, i suoi rappresentanti legali o agenti li hanno provocati a causa di un comportamento doloso o dannoso per colpa grave. In caso di colpa semplice ERO o il rappresentante o agente o altre persone impiegate da ERO la cui colpa, in base alle disposizioni legali è imputabile a ERO, rispondono solo a) per danni come morte, lesioni fisiche o compromissione della salute, b) per danni dovuti a una violazione non irrilevante di un obbligo contrattuale fondamentale (obbligo il cui adempimento è necessario prima che sia possibile l’esecuzione regolare del contratto e della cui osservanza il contraente normalmente si fida e si può fidare), in particolare per danni derivanti dalla violazione colposa dell’obbligo di consegna della merce priva di vizi della merce, giuridici e della cessione di proprietà; in tal caso la responsabilità di ERO è però limitata alla sostituzione dei danni prevedibili che si presentano tipicamente. Le limitazioni di cui sopra valgono anche per una responsabilità personale del rappresentante legale, degli agenti e di altri dipendenti di ERO.
    2. Le limitazioni della responsabilità di cui sopra non valgono nella misura in cui ERO ha nascosto un vizio con dolo o si è assunta la garanzia della qualità della merce né per le rivendicazioni ai sensi della Produkthaftungsgesetz (legge tedesca sulla responsabilità per i prodotti). Per una compensazione interna ai sensi del § 5 frase 2 della Produkthaftungsgesetz rimangono valide le regolamentazioni di cui sopra.
    3. A causa di un’inadempienza che non consiste in un vizio, il cliente può recedere dal contratto o disdirlo se l’inadempienza è imputabile a ERO. Per il resto valgono le condizioni e le conseguenze legali.
    4. Alle regolamentazioni di cui sopra non è collegato un cambiamento dell’onere della prova a svantaggio del cliente.


    X. Diritto di ritenzione e di addebito, prescrizione

    1. Al cliente spettano diritto di ritenzione o di addebito solo nella misura in cui il suo diritto è stabilito come cosa giudicata, riconosciuto o non contestato. Il cliente è solo autorizzato a esercitare un diritto di ritenzione nella misura in cui la sua contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
    2. Indipendentemente da disposizioni diverse del cliente ERO è autorizzata a dedurre i pagamenti dai vecchi debiti di quest’ultimo. Se ci sono già spese e sono maturati interessi, ERO è autorizzata a dedurre prima le spese, quindi gli interessi e alla fine la prestazione principale. ERO può compensare tutti i crediti che spettano al cliente (o ad aziende collegate al cliente) da parte di ERO (o di aziende legate a ERO) con tutti i crediti che spettano a ERO (o ad aziende legate a ERO) da parte del cliente.
    3. A differenza di quanto stabilito dal § 438 comma 1 n. 3 BGB, il termine di prescrizione è pari a un anno dalla fornitura per pretese da vizi della merce e vizi giuridici. Se è concordato un ritiro la prescrizione incomincia a partire dal ritiro.
    4. Se però la merce è una costruzione o un oggetto che conformemente al suo impiego comune è stato utilizzato per una costruzione e ne ha provocato il difetto, vale il termine di prescrizione di cinque anni di cui al § 438 comma 1 n. 2 BGB. Rimangono impregiudicate anche ulteriori normative speciali (§§ 438 comma 1, n. 1, comma 3, §§ 444, 479 BGB).
    5. I termini di prescrizione di cui sopra valgono anche per diritti di cui al contratto o fuori contratto di risarcimento dei danni del cliente che si basano su un vizio della merce, a meno che l’uso della regolare prescrizione legale non provochi in singoli casi una prescrizione abbreviata. Diritti di risarcimento dei danni del cliente ai sensi del punto IX, 1, frasi 1 e 2 (a) e secondo la Produkthaftungsgesetz sono però prescritti esclusivamente in conformità alle normative.

    XI. Disdetta

    Viene escluso un diritto di recesso da parte del cliente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 649 BGB). Nella misura in cui ERO deve fornire beni mobili da produrre o fabbricare in modo non sostenibile, il cliente è autorizzato alla disdetta solo in presenza di un importante motivo per la disdetta. Lo stesso vale se è stato stipulato un contratto di appalto.

    XII. Disposizioni accessorie

    1. Vale esclusivamente il diritto tedesco con esclusione delle leggi sull’acquisto internazionale di oggetti mobili, anche se il cliente ha la sua sede aziendale all’estero.
    2. Il luogo di adempimento per tutte le forniture e i servizi reciproci è la sede di ERO.
    3. Se il cliente è commerciante ai sensi dell’HGB, persona giuridica del diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, il foro competente esclusivo, anche internazionale, per ogni pretesa diretta e indiretta presente e futura dalla relazione commerciale, compresi crediti di cambiali e assegni, è la sede di ERO a Simmern. Considerazioni analoghe valgono se il cliente è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB. ERO è però autorizzata in tutti i casi a intentare un’azione legale nel luogo di adempimento dell’impegno di consegna ai sensi delle presenti condizioni generali di contratto o di un accordo individuale prioritario oppure nel foro competente generale del cliente.
    4. L’inefficacia di una o più disposizioni non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni. Se una disposizione nelle presenti condizioni di contratto dovesse essere o diventare inefficace o se si dovesse constatare una lacuna, deve valere in quanto a ciò un’opportuna regolamentazione che, nell’ambito del legalmente possibile, si avvicini al massimo a quanto le parti hanno voluto o avrebbero voluto se avessero pensato al relativo punto.